In questi giorni sono state emanate le nuove regole per viaggiare… e ovviamente la confusione è immensa!

Spero che questa breve guida possa aiutarvi nei vostri futuri viaggi!

TRANSITO AEREO

Tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza, non lasciano l’area transiti degli aeroporti oppure non soggiornano nel nostro Paese ma, utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo le regole in vigore (ad oggi quelle dell’ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021) valevoli fino al 31 gennaio 2021.

Fino a tale data, salvo proroghe o modifiche, il tampone è richiesto per l’ingresso dai paesi in elenco C, D ed E. Chi entra da un paese in elenco C deve effettuare un test molecolare nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia o un test antigenico nelle 24 ore precedenti l’arrivo in Italia; chi entra da un paese in elenco D o E deve effettuare un test molecolare nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia (48 per gli arrivi da UK) o un test antigenico nelle 24 ore precedenti l’ingresso in Italia.

L’elenco dei paesi è consultabile a questo link: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

TRANSITI MARITTIMI E TERRESTRI (pullman o treno)

Valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ossia si deve presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone richiesto.

TRANSITO CON MEZZO PRIVATO DA PAESE CONFINANTE

I soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo/nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, sono esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti.Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

TRANISTI E COMPILAZIONE DEL PLF

Per approfondimenti sul PLF vi rimando a https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html

In caso di transito sono derogati dalla compilazione del dPLF:

  •  i passeggeri in transito che rimangono all’interno dell’area di transito dell’aeroporto;
  • i passeggeri che transitano in territorio italiano con mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

CERTIFICATI DI ESENZIONE PER VOLI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione. Tali certificazioni possono essere utilizzate per i voli domestici se conformi a quanto stabilito con Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021.

TAMPONI ANTIGENICI IN FORMA CARTACEA

Resta ad oggi possibile presentare certificazioni cartacee dei tamponi antigenici.

SUPER GREEN PASS PER ACCEDERE AGLI AEROMOBILI

Le nuove regole in materia di trasporti in vigore da oggi 10 gennaio 2022, che estendono l’obbligatorietà del green-pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto, tra cui gli “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali.

Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle riportate sul sito Viaggiaresicuri (ossia Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021).

Per i passeggeri in uscita dal territorio nazionale vanno verificate ed applicate le regole del Paese di destinazione.

CERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE O GUARIGIONE EMESSA DA STATO TERZO

Le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse da uno Stato terzo (cioè non appartenente all’Unione Europea) e conformi a quanto stabilito alla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957 sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto.

Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo. Si segnala che diversi Stati terzi hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green-pass. Al momento sono: Albania, Andorra, Armenia, Capo Verde, El Salvador, Isole Fær Øer, Georgia, Israele, Islanda, Libano, Liechtenstein, Repubblica di Moldavia, Monaco, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Panama, San Marino, Serbia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Togo, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay,  Città del Vaticano  (link per aggiornamenti: https://ec.europa.eu/info/index_it)

Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura, dovrà essere consentita la verifica cartacea.

Le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell’Unione europea per l’accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto. Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale.

OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2

In merito all’obbligo di indossare sui mezzi pubblici le mascherine FFP2, ai fini di una tutela maggiore della salute pubblica, il Ministero ha specificato che tale obbligo è vigente anche sui voli internazionali, sia che abbiano come destinazione l’Italia sia che partano dall’Italia.

Si segnala che è stata aggiunta la seguente informazione:

L’obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma – Milano).

Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all’obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia, in base alla disciplina prevista dall’Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all’Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale.

Il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione.

Spero che questa piccola guida per viaggiare possa esservi utile! Ricordate di viaggiare sempre facendovi supportare da professionisti del settore: questo è l’unico modo per viaggiare sicuri!

CEO  PROMOTUR VIAGGI S.R.L.