Finalmente tutte d’accordo le varie Associazioni di Categoria, Astoi, Fiavet, Assoviaggi e Fto,  hanno chiuso un accordo  importante  con il Ministero (Mibact) per gestire meglio il “voucher turismo”.

Le associazioni hanno, quindi, accettato la normativa del nuovo articolo 88 bis (“Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”), che in sede di conversione in legge del D.L Cura Italia elimina la possibilità di contenziosi su uno dei temi più delicati, che è quello del voucher turistico.

Il dispositivo previsto per i voucher

Con l’articolo 28 del D.L. 2 marzo, n.9  veniva introdotto lo strumento dei voucher per i rimborsi da annullamenti dei viaggi/vacanze dovuti all’emergenza sanitaria, che però aveva lasciato spazio a contestazioni ed a rifiuti nell’accettazione, a causa di insufficienti spiegazioni di alcuni concetti fondamentali.

Non è necessaria l’accettazione

Ora, grazie all’articolo 88-bis, la legge chiarisce per prima cosa che l’emissione dei voucher assolva i correlativi obblighi di rimborso e non richieda alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Poi, dà le giuste tempistiche di emissione del voucher stesso, che va predisposto non appena ricevuti i rimborsi dagli altri fornitori di servizi e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Questa tempistica dà un tempo massimo anche ai Vettori, che devono procedere al rimborso o emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia di V. o del passeggero.

Anche l’organizzatore del viaggio (il Tour Operator) , può finalmente anche esercitare l’annullamento del viaggio con il recesso per cause legate all’emergenza da Covid19.

Per i viaggi scolastici o d’istruzione c’è una nuova regola

Difficile risolvere i problemi riguardanti i viaggi di istruzione. In questo caso viene precisato l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – ovviamente dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – senza possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono però stati fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari, che manterranno l’appalto del servizio già ottenuto, ma poi a causa del corona virus, non attuato o fornito.

I destinatari del rimborso

Nei casi di annullamento da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nei casi di annullamento dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento, sia esso viaggiatore o organizzatore.

Potranno infine essere trattati con voucher sia i pacchetti, sia le prenotazioni di solo soggiorno, i voli o altri titoli di viaggio e i viaggi studio relativi a contratti stipulati dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui le prestazioni non potranno eseguirsi per effetto del covid 19. Quindi, le somme versate dai clienti saranno restituite sotto forma di voucher, dagli stessi T.O. fornitori dei servizi, attraverso l’emissione di un loro voucher, anche nei casi di incoming dall’estero.

Emanuele Buffa di Perrero
CEO presso PROMOTUR VIAGGI S.R.L.
Riassumo in questo mio articolo quanto riportato nell’ hashtagArticolo88biss“. Sicuramente è la domanda che maggiormente mi è stata rivolta in questi giorni. Come sappiamo la legge cambia in continuazione (così come la situazione attuale) quindi quanto riportato è da considerarsi valido allo stato attuale. Spero che sia utile a molti! PROMOTUR VIAGGI S.R.L.